La nozione di occasione di lavoro di cui all'art. 2 del D.P.R. 1124/1965 implica la rilevanza di ogni esposizione a rischio ricollegabile allo svolgimento dell'attività lavorativa in modo diretto o indiretto (con il limite del cd. rischio elettivo) e, quindi, anche della esposizione al rischio insito in attività accessorie o strumentali allo svolgimento della suddetta attività, ivi compresi gli spostamenti spaziali compiuti dal lavoratore all'interno dell'azienda nell'intervallo lavorativo contrattualmente previsto. Questo quanto sottolineato dalla Corte di Cassazione civile, sezione lavoro nella ordinanza n. 10984 del 27 maggio 2015.
Infortunio ed occasione di lavoro - Cass.10984/2015 (PDF - 8 pagine)
IL CASO
IL COMMENTO
1. Occasione di lavoro ed infortunio: nozione
1.1. Orientamento giurisprudenziale
2. Rischio elettivo
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA