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INFORTUNIO IN ITINERE: IN MISSIONE E PER ACCOMPAGNARE I FIGLI A SCUOLA- Excursus sui più recenti orientamenti della giurisprudenza in tema di infortunio in itinere con focus su alcuni casi particolari.
DEFINIZIONE: L’art. 12 del d.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, che ha portato modifiche all’art. 2 del D.P.R. 1124/1965 prevede l’esclusione della tutela dell’infortunio in itinere nel “caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate […]. L’interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti”.