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Cass. civ., sez. lav., 08 maggio 2015, n. 9380
Anche il notevole lasso di tempo intercorso tra la scadenza del primo contratto a termine e l'impugnativa giudiziale per chiedere la trasformazione del contratto a temine in rapporto a tempo indeterminato non è sufficiente ragione per ritenere risolto il contratto per mutuo consenso, stante la sua equivocità, potendo tale lasso di tempo trovare giustificazioni in circostanze diverse dalla volontà risolutoria, come ad esempio nell'interesse del lavoratore, in una situazione di incertezza circa la natura del proprio rapporto di lavoro, ad accedere comunque ad offerte di contratti di lavoro a termine, senza con ciò rinunciare alle proprie rivendicazioni e all'affidamento di un futuro riconoscimento delle proprie ragioni.