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Cass. civ., sez. lav., 30 aprile 2015, n. 8784
Deve essere confermata la decisione dei giudici del merito che hanno ritenuto legittimo il licenziamento intimato ad un lavoratore che, durante la fruizione del permesso per assistere la madre disabile grave, aveva partecipato ad una serata danzante; la ragione fondante del decisum non è la mancata prova della avvenuta assistenza alla madre per le ore residue, ma la utilizzazione, in conformità alla contestazione, di una parte oraria del permesso in esame per finalità diverse da quelle per il quale il permesso è stato riconosciuto