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Le prestazioni del fondo di garanzia presso l'INPS sono del tutto omogenee a quelle dovute dal datore di lavoro insolvente, al quale l'Istituto si sostituisce mediante accollo cumulativo ex lege, pertanto, riguardo ad esse non si versa nella materia di sicurezza sociale, che è esclusa dall'ambito di operatività del Reg. Ue n. 44/2001. Questa la decisione della Corte di Cassazione lavoro n. 9210 del 7 maggio 2015
Fondo di garanzia ed insolvenza del datore di lavoro - Cass 9210/2015 (PDF 8 pagine)
IL CASO
IL COMMENTO
1. Fondo di garanzia: art. 2 della L. 297/1982
2. Fondo di Garanzia: natura
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA