Inserisci l'e-mail con la quale ti sei registrato su FISCOeTASSE.com
Entra con le tue credenziali BusinessCenter o SiteCenter. Hai dimenticato la password?
Cass. civ., sez. lav., 06 maggio 2015, n. 9119
L'effettuazione dei c.d. compiti di "cucina redazionale", ovvero di tutte quelle mansioni necessarie perché si possa giungere alla realizzazione dei giornale quale prodotto finale dell'opera collettiva redazionale, è posta - nella lettura interpretativa che della figura del redattore è stata fornita dalla giurisprudenza di legittimità - sullo stesso piano della redazione di articoli di informazione, commenti e servizi riguardanti particolari avvenimenti; anzi, tale partecipazione, con apporto di originalità creativa al prodotto collettivo redazionale, è il connotato indefettibile della qualifica di redattore. Da ciò si ricava che non vi è stata nessuna dequalificazione o demansionamento.