In tema di licenziamenti collettivi, il requisito della contestualità della comunicazione del recesso al lavoratore, alle organizzazioni sindacali e ai competenti uffici del lavoro, richiesto a pena d'inefficacia del licenziamento medesimo, non può che essere valutato, in una procedura temporalmente cadenzata, in modo rigido ed analitico, e con termini molto ristretti, nel senso di una necessaria ed ineliminabile contemporaneità delle due comunicazioni la cui mancanza, solo se sostenuta da giustificati motivi di natura oggettiva, da comprovare dal datore di lavoro, può non determinarne l'inefficacia. Questo viene ribadito dalla Corte di Cassaizone sezione lavoro nella sentenza n. 8780 del 30 Aprile 2015
IL CASO
IL COMMENTO
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA