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Cass. civ., sez. lav., 15 aprile 2015, n. 7625
L'art. 442 c.p.c., disciplinando le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, ha introdotto una completa equiparazione tra le controversie derivanti dall'applicazione delle norme di legge che disciplinano la materia e quelle relative all'inosservanza degli obblighi di assistenza e di previdenza derivanti da contratti e accordi collettivi, sicchè rientrano nella competenza del giudice dei lavoro anche le controversie previdenziali relative a forme di previdenza previste dall'autonomia collettiva, ancorché esse coinvolgono società assicuratrici estranee al sistema pubblicistico della previdenza ed assistenza sociale e anche se la controversia insorga non già tra le parti del rapporto di lavoro, bensì tra datore di lavoro e società assicuratrice, ovvero tra quest'ultima e il lavoratore, coinvolgendo posizioni attinenti al regime privatistico della polizza assicurativa, come la sua stipulazione e l'inclusione in essa dell'infortunio lamentato.