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In caso di distacco di un lavoratore da un'impresa ad un'altra, per effetto della modifica normativa introdotta dall'art. 3, comma sesto, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, sono a carico del distaccatario tutti gli obblighi di prevenzione e protezione, fatta eccezione per l'obbligo di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali questo viene distaccato, che restano a carico del datore di lavoro distaccante
Distacco ed obbligo di sicurezza - Cassazione penale n. 15696/ 2015 ( PDF - 8 pagine)
IL CASO
IL COMMENTO
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA