Nella Risoluzione n. 91/E del 17 ottobre 2014, l'Agenzia delle Entrate aveva precisato che, nel caso in cui un soggetto riceva in donazione una partecipazione il cui valore sia stato già rideterminato dal donante ed il donatario intenda procedere ad una nuova rivalutazione del valore, l’imposta sostitutiva pagata in precedenza dal donante non può essere scomputata da quella dovuta dal donatario in occasione della successiva rideterminazione. Lo scomputo dell’imposta in caso di successive rideterminazioni è possibile, infatti, solo se effettuato dallo stesso soggetto.
Di recente, con la Risoluzione n. 40/E del 20 aprile 2015, l'Agenzia è ritornata sul tema chiarendo che, nelle more delle istruzioni giunte solo con la Risoluzione n. 91/E/2014, i donatari che hanno erroneamente scomputato l'imposta sostitutiva pagata dal donante in occasione di precedenti rivalutazioni, possono regolarizzare la propria posizione entro il 19.06.2015, senza sanzioni e con applicazione degli interessi nella misura del 4% annuo.