Non comporta l’inammissibilità dell’appello il fatto che la sentenza di primo grado sia stata resa nei confronti di un Ufficio diverso da quello che ha adito il giudice di seconde cure. A stabilirlo è la Corte di Cassazione nella sentenza 4862 dell'11 marzo 2015, sulla scorta del carattere unitario dell’Agenzia delle Entrate, del principio di effettività della tutela giurisdizionale e della natura impugnatoria del processo tributario, che attribuisce la qualità di parte all’organo (e non alle singole articolazioni organizzative) che ha emesso l’atto o il provvedimento impugnato. Da ciò discendono altre deduzioni rilevanti nel commento.
Ammissibile l’appello proposto da un Ufficio diverso - Cassazione civile n. 4862/ 2015 ( PDF - 6 pagine)
IL CASO
IL COMMENTO
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA