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Cass. civ., sez. lav., 25 marzo 2015, n. 6012
Ai fini della concessione dell'indennità di mobilità, l'individuazione dei soggetti destinatari di tale beneficio deve essere operata alla stregua della legislazione sulla integrazione salariale, che si pone in rapporto di specialità rispetto alla successiva normativa relativa all'inquadramento delle imprese ai fini previdenziali, restando quindi determinante, per accertare il carattere industriale dell'attività, la definizione dell'art. 2195 n. 1 cc, in base alla quale è industriale l'attività produttiva non solo di beni ma anche di servizi, purché l'attività produttiva sia finalizzata alla costituzione di una nuova utilità