Inserisci l'e-mail con la quale ti sei registrato su FISCOeTASSE.com
Entra con le tue credenziali BusinessCenter o SiteCenter. Hai dimenticato la password?
Cass. civ., sez. lav., 10 aprile 2015, n. 7281
Nella cessione di contratto si ha la sostituzione di un soggetto (cessionario) ad altro (cedente) nel rapporto giuridico, il quale rimane - di regola e salvo eccezione, la cui prova deve essere fornita dalla parte interessata - eguale nei suoi elementi oggettivi. L'illecito contrattuale sussistente a carico del datore di lavoro, da luogo ad un'obbligazione risarcitoria in favore del lavoratore in presenza della prova del danno. Nella specie, tuttavia, non è ravvisabile un danno atteso che il rapporto dei lavoratori è proseguito con la società acquirente del ramo di azienda, con conservazione per gli stessi di tutti i diritti derivanti.