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Cass. civ., sez. lav., 09 aprile 2015, n. 7144
In caso di trasferimento di ramo d'azienda, la tutela apprestata per il lavoratore dall'articolo 2112 del cc, sotto il profilo della continuità dell'occupazione e della conservazione dei diritti maturati, è applicabile quando oggetto del trasferimento sia una preesistente entità economica che oggettivamente si presenti dotata di una propria autonomia organizzativa ed economica funzionalizzata allo svolgimento di un'attività volta alla produzione di beni o servizi; tali caratteri non possono essere meramente potenziali, ma devono preesistere alla cessione e presentarsi come idonei al perseguimento dei fini dell'impresa