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Cass. civ., sez. lav., 02 aprile 2015, n. 6777
Quando è certo il diritto alla prestazione spettante al lavoratore, ma ove non sia possibile determinare la somma dovuta, sicché il giudice la liquida equitativamente ai sensi dell’art. 432 c.p.c., l'esercizio di tale potere discrezionale non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità, purché la motivazione della decisione dia adeguatamente conto del processo logico attraverso il quale si è pervenuti alla liquidazione, indicando i criteri assunti a base del procedimento valutativo