L'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro (riconosciuta, nella specie , la natura subordinata del rapporto di lavoro, nonostante nel contratto sottoscritto dalle parti risultasse una qualificazione formale del rapporto quale collaborazione. Dal punto di vista sostanziale però l'impegno contrattuale obbligava il lavoratore alla prestazione lavorativa quale cameriere/pizzaiolo per 6 ore al giorno, per 6 giorni settimanali, in modo assiduo e continuativo, con retribuzione fissa mensile). Questo quanto ribadisce la Corte di Cassazione civile sezione lavoro nella sentenza n. 7024 dell'8 aprile 2015.
"Lavoro subordinato e lavoro autonomo: differenze" Cassazione lavoro n. 7024 dell'8 Aprile 2015 (PDF - 8 Pagine)
IL CASO
IL COMMENTO
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA