La partecipazione agli utili per la collaborazione prestata nell'impresa familiare, ai sensi dell'art. 230-bis c.c., deve essere determinata sulla base sia degli utili non ripartiti al momento della sua cessazione o di quella del singolo partecipante, sia dell'accrescimento, a tale data, della produttività dell'impresa ed è, quindi, condizionata dai risultati raggiunti dall'azienda, considerato che gli stessi utili non sono naturalmente destinati ad essere ripartiti tra i partecipanti, ma al reimpiego nell'azienda o in acquisti di beni. Questa la decisione della orte di Cassazione civile, sezione lavoro nella sentenza n. 7007 del 8 aprile 2015.
Impresa familiare e partecipazione agli utili - Cassazione n. 7002/2015 (PDF - 8 pagine)
IL CASO
IL COMMENTO
1. Art. 230bis e partecipazione agli utili
2. Impresa familiare e competenza del giudice del lavoro
3. Quale sanzione?
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA