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Cass. civ., sez. lav., 30 marzo 2015, n. 6351
L'assegno per il nucleo familiare, disciplinato dall'art. 2, d.l. n. 69 del 1988, convertito in legge n. 153 del 1988, è finalizzato ad assicurare una tutela in favore di quelle famiglie che mostrano di essere effettivamente bisognose sul piano economico, ed è attribuito in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, tenendo altresì conto dell'eventuale esistenza di soggetti colpiti da infermità o difetti fisici o mentali e che pertanto si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero di minorenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Ne consegue che, ai sensi dei commi 2 e 6 dell'art. 2 del d.l. n. 69 del 1988 il reddito rilevante ai fini dell'ammontare dell'assegno è quello del nucleo familiare composto dal coniuge affidatario e dai figli, con esclusione del coniuge legalmente separato, anche se titolare del diritto alla corresponsione, rilevando il reddito di quest'ultimo solo ai fini del diritto all'erogazione della provvidenza.