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Cons. Stato, sez. III, 02 marzo 2015, n. 1029
Nel caso di ritardata costituzione di un rapporto di impiego conseguente a illegittima esclusione dalla procedura di assunzione, spetta all'interessato, ai fini giuridici, il riconoscimento della medesima decorrenza attribuita a quanti siano stati nella medesima procedura nominati tempestivamente, ma ai fini economici non può riconoscersi il diritto alla corresponsione delle retribuzioni relative al periodo di ritardo nell'assunzione atteso che detto diritto, in ragione della sua natura sinallagmatica, presuppone necessariamente l'avvenuto svolgimento dell'attività di servizio; può spettare comunque, relativamente a detto periodo, in presenza dei presupposti di legge di cui all'art. 2043 c.c., il risarcimento del danno ingiusto patito in conseguenza delle illegittimità risalenti agli atti o ai comportamenti dell'Amministrazione.