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Cass. civ., sez. lav., 16 marzo 2015, n. 5169
Una volta appurato che il soggetto versa in uno stato di cecità assoluta non gli si può negare il più favorevole beneficio da lui invocato, cioè quello della speciale indennità di accompagnamento per ciechi assoluti in luogo dell'indennità di accompagnamento già goduta, considerato il diritto dell'assistito di optare per il trattamento più favorevole ai sensi dell'art. 1, comma 5, legge n. 508 del 1988, il tutto con conseguente riliquidazione della prestazione.