In tema di lavori socialmente utili, l'art. 1 del d.lgs. n. 468 del 1997 fornisce una definizione di portata generale, comprensiva delle varie attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, nonché dei lavori di pubblica utilità mirati alla creazione di occupazione in particolari bacini d'impiego; ne consegue che il rapporto tra il disposto di cui all'art. 2 del d.lg. n. 468 del 1997 - che delinea i settori di attività per i "progetti di lavoro di pubblica utilità" - e quello di cui all'art. 3 del d.lg. n. 280 del 1997 - diretto ad individuare i "lavori di pubblica utilità" in funzione della "creazione di occupazione" in uno specifico bacino di impiego - si configura in termini di specificazione di intenti generali in ambiti territoriali determinati, all'interno di una medesima tipologia di attività e di una medesima finalità del legislatore, connessa ad obiettivi di tutela dalla disoccupazione e di inserimento dal lavoro, sicché che l'incremento dell'assegno, nella misura e nei termini determinati dall'art. 45, comma 9, legge n. 144 del 1999 trova applicazione anche per i lavori di pubblica utilità previsti dal D.lgs. n. 280 del 1997.
"Definizione di lavori socialmente utili:: LSU - Ordinanza Cassazione n. 6383/2015"
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