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Cass. civ., sez. lav., 17 marzo 2015, n. 5245
In materia di assegno di invalidità civile, fino all'entrata in vigore della legge n. 247/2007, il disabile che richiede l'assegno deve provare di non aver lavorato e di essersi attivato per essere avviato al lavoro nelle forme riservate ai disabili. Il requisito della 'incollocazione al lavoro' - previsto dall'art. 13, legge n. 118/1971, prima della sostituzione ex art. 1, comma 35, l. n. 247/2007 - , può essere integrato, nel regime introdotto dalla legge n. 68/1999, anche dalla domanda rivolta alle commissioni sanitarie per l'accertamento dello stato di invalidità, presupposto di iscrizione negli elenchi degli aspiranti al collocamento agevolato.