Nel processo tributario, le dichiarazioni del terzo – trasfuse nel processo verbale di constatazione, a sua volta recepito nell’avviso di accertamento – hanno per lo più valore meramente indiziario, per cui concorrono a formare il convincimento del giudice, se confortate da altri elementi di prova. Il potere di introdurre tali dichiarazioni va riconosciuto non soltanto all'Amministrazione finanziaria, ma anche al contribuente, con lo stesso valore probatorio, in virtù dei principi del giusto processo di cui all’art. 111 Cost., ovvero per garantire il principio della parità delle armi processuali nonché l'effettività del diritto di difesa. Sul tema la recente ordinanza della Corte di Cassazione civile, sezione tributaria n. 5018 del 12 Marzo 2015.
IL CASO
IL COMMENTO
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA