I commi 7 e 8 dell'art 1, legge n. 223 del 1991, che prescrivono al datore di lavoro, ammesso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, di comunicare alle organizzazioni sindacali i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, sono pienamente in vigore, anche dopo il d.p.r. n. 218 del 2000, contenente le norme per la semplificazione della concessione della Cassa Integrazione Guadagni. Quest'ultimo provvedimento, infatti, riguarda il procedimento amministrativo di concessione dell'integrazione guadagni, ma non intacca l'impianto garantista della legge n. 223 del 1991 a tutela dei singoli lavoratori e delle organizzazioni sindacali. Questo quanto ribadito dalla corte di cassazione civile, sezione lavoro nella sentenza n. 48867 dell'11 Marzo 2015.
IL CASO
IL COMMENTO
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA