Il conseguimento di risparmi fiscali mediante la costituzione di un insediamento produttivo nelle zone agevolate e la commercializzazione del prodotto ivi realizzato, è lecito, posto che l’abuso del diritto è configurabile solo ove l’operazione economica sia stata posta in essere al fine di ottenere un beneficio fiscale indebito; il che non può dirsi quando il beneficio fiscale costituisca la contropartita incentivante dell’investimento realizzato dal contribuente. A chiarirlo la Corte di Cassazione con la sentenza n. 5378 depositata il 18 marzo scorso.
IL CASO
IL COMMENTO
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA