Il patto di prova apposto al contratto di lavoro deve non solo risultare da atto scritto, ma contenere anche la specifica indicazione delle mansioni da espletare, atteso che la facoltà del datore di lavoro di esprimere la propria insindacabile valutazione sull'esito della prova presuppone che questa debba effettuarsi in ordine a mansioni esattamente identificate ed indicate (nella specie, la Corte ha ritenuto illegittimo il recesso, atteso che le indicazioni contenute nella lettera di assunzione risultavano del tutto vaghe e insufficienti a ricostruire, anche attraverso un rinvio alla fonte collettiva, le specifiche attribuzioni della lavoratrice, facendo riferimento a una pluralità di mansioni che addirittura riguardavano tre distinti livelli di inquadramento del personale, nonché ad un'ampia serie di diversificate mansioni concrete, nessuna delle quali era possibile, in via generale, ricostruire come attribuzione concreta per la lavoratrice).