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Cass. civ., sez. lav., 11 marzo 2015, n. 4886
I commi 7 e 8 dell'art 1, legge n. 223 del 1991, che prescrivono al datore di lavoro, ammesso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, di comunicare alle organizzazioni sindacali i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere è pienamente in vigore, anche dopo il d.p.r. n. 218 del 2000, contenente le norme per la semplificazione della concessione della cassa integrazione guadagni. Quest'ultimo provvedimento, infatti, riguarda il procedimento amministrativo di concessione dell'integrazione guadagni, ma non intacca l'impianto garantista della legge n. 223 del 1991.