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Cass. civ., sez. Lav., 10 marzo 2015, n. 4771
In materia pensionistica, l'art. 3, comma 19, legge n. 335 del 1995 estende ai regimi integrativi le norme restrittive in materia pensionistica, relative all'assicurazione generale obbligatoria (AGO), mentre l'art. 15 della medesima legge (che ha aggiunto il comma 8-quinquies all'art. 18, d.lgs. n. 124/1993, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari) ha introdotto il divieto di percepire la pensione integrativa prima della maturazione della pensione a carico dell'AGO, per cui l'accesso alle prestazioni di anzianità e di vecchiaia assicurate dalle forme di previdenza complementare è subordinato al possesso dei requisiti per fruire del trattamento pensionistico obbligatorio. Ne deriva che la fruizione del trattamento pensionistico integrativo per coloro che siano andati in pensione dopo il 31 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge n. 335 del 1995, presuppone sia la cessazione del rapporto di lavoro, sia la maturazione di trentacinque anni di anzianità contributiva.