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Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere della Direzione generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in merito alla applicabilità dell’art. 20, comma 2, D.Lgs. n. 375/1993, secondo il quale “le agevolazioni contributive previste dalla legge sono riconosciute ai datori di lavoro agricolo che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria, ovvero i contratti collettivi territoriali ivi previsti”. Sul punto il Consiglio Nazionale chiede chiarimenti in ordine al diritto a tali benefici in base a quanto prevede l’art. 1, commi 117 e 1176, della L. n. 296/2006, secondo il quale “a decorrere dal 1° luglio 2007 i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. La Direzione generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 8 del 24 marzo 2015 ha stabilito che con specifico riferimento al settore agricolo, i benefici riconosciuti dal D.Lgs. n. 375/1993 sono subordinati alla applicazione dei “contratti collettivi nazionali di categoria, ovvero dei contratti collettivi territoriali ivi previsti”.