In ipotesi di reati fiscali, è legittimo il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, dell’immobile formalmente intestato alla moglie dell’indagato, ove questi ne abbia la “diponibilità”; con tale espressione si intende la relazione effettuale dell’indagato con il bene, caratterizzata dall’esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà. In pratica, la disponibilità coincide con la signoria di fatto sulla res, indipendentemente dalle categorie civilistiche, rispetto alle quali il richiamo più appropriato sembra essere quello riferito al possesso di cui all’art.1140 c.c.. Di certo, il sequestro penale non può fondarsi sul mero rapporto di coniugio, essendo sempre necessaria la dimostrazione da parte della Pubblica Accusa della non corrispondenza tra l’intestazione formale del bene e l’effettiva disponibilità dello stesso. Questo il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione - Terza Sezione Penale – con la sentenza n. 10194, depositata l’11 marzo scorso.
IL CASO
IL COMMENTO
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA