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In tema di infortunio in itinere, il rischio elettivo che ne esclude la indennizzabilità deve essere valutato con maggior rigore che nell'attività lavorativa diretta, comprendendo comportamenti di per sé non abnormi, secondo il comune sentire, ma semplicemente contrari a norme di legge o di comune prudenza. Ne consegue che la violazione di norme fondamentali del codice della strada può integrare il rischio elettivo che esclude il nesso di causalità tra attività protetta ed evento (esclusa, nella specie, l'ipotesi infortunio in itinere, atteso che il lavoratore con la propria condotta imprudente, consistita nell'effettuare un sorpasso in prossimità di una curva e tenendo una velocità non adeguata alle condizioni stradali aveva provocato uno scontro) .Queste le affermazioni della Corte di Cassazione civile, VI sezione lavoro nell'Ordinanza n. 3292 del 18 Febbraio 2015.