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In tema di revisione dei postumi invalidanti causati da un infortunio, in occasione di un secondo infortunio, con conseguente costituzione di rendita unica, è consentito procedere ad una nuova valutazione medico legale della percentuale invalidante complessiva, che può essere accertata anche in misura inferiore a quella provocata dal primo infortunio, purché la rendita complessiva da erogare non sia inferiore a quella precedente, già consolidatasi. Questa la decisione della Corte di Cassazione civile, sezione lavoro nella sentenza n. 4354 del 4 Marzo 2015.
IL CASO
IL COMMENTO
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA