In tema di periodo di prova, deve essere cassata la decisione dei giudici del merito che nell'interpretazione della norma contrattuale che fissa in sessanta giorni di "effettivo lavoro prestato" la durata del periodo di prova, hanno ritenuto che il "lavoro prestato" debba contemplare anche i giorni di riposo settimanale, di regola coincidenti con la domenica, in quanto obbligatori per legge e costitutivi di una modalità di svolgimento dell'attività lavorativa e condizione necessaria per il recupero delle condizioni psicofisiche del lavoratore, escludendo dal concetto di "effettivo servizio" i riposi convenzionali, non avendo questi le medesime caratteristiche e finalità dei riposi settimanali, atteso che tale interpretazione non appare tuttavia rispettosa del dato letterale, avendo la Corte territoriale omesso ogni valutazione, non specificando in forza di quale criterio ermeneutico ha ritenuto di privilegiare questa opzione, né spiegando perché le parti hanno adoperato l'aggettivo "effettivo" nella fissazione del complessivo arco temporale di durata del periodo di prova. Queste le conclusioni della Corte di Cassazione civile sezione lavoro nella sentenza n. 4347 del 4 marzo 2015.
"Ipotesi di sospensione del patto di prova e recesso - Cass. n. 4347/2015"
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