Il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo patrimonia va ricercato non già nella natura delle obbligazioni, ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse e i bisogni della famiglia. L'accertamento relativo alla riconducibilità dei debiti alle esigenze della famiglia costituisce un accertamento istituzionale rimesso al giudice di merito. Sono ricompresi anche le esigenze volte al pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della famiglia nonchè al potenziamento della sua capacità lavorativa, con esclusione solo delle esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi. Si tratta di un accertamento da eseguire caso per caso, soprattutto in relazione ai debiti di natura di tributaria: se è vero, infatti, che tale finalità non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito sia sorto nell'esercizio dell'impresa, è evidente tuttavia che la richiamata circostanza non è nemmeno idonea ad escludere in via di principio che il debito possa dirsi contratto per soddisfare detti bisogni.
Fondo patrimoniale: la legittimità dell’ipoteca di Equitalia va verificata caso per caso - Ordinanza Cassazione n. 3738 del 24 Febbraio 2015
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