Con la CM 4/2015, l'Agenzia, esamina il regime fiscale diretto ed indiretto applicabile ai contratti di "rent to buy", recentemente disciplinati dall'art. 23 DL 133/2014. In particolare, per l'imposizione indiretta, occorre distinguere come segue:
Sulla quota di canone da imputare ad "acconto" è dovuta l'imposta di registro proporzionale del 3% se gli acconti non sono soggetti IVA.
Ai fini IVA, il mancato esercizio del diritto di acquisto dell'immobile, da parte del concedente, con conseguente restituzione della quota versata a titolo di acconto sul prezzo, comporta l'emissione di una nota di variazione a favore del conduttore per gli importi restituiti; tuttavia, laddove nel contratto sia stato disposto che una quota dei canoni è trattenuta dal concedente in caso di mancato esercizio del diritto di acquisto, essa assume natura di corrispettivo e va soggetta ad IVA con aliquota “ordinaria”.