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Cass. civ., sez. lav., 04 marzo 2015, n. 4349
La "fine lavoro nelle costruzioni edili" che, a norma dell'art. 24 della L. 223/1991 esclude l'applicabilità delle procedure per i licenziamenti collettivi per riduzione di personale, non consiste nella cessazione dell'attività dell'impresa o nel compimento dell'opera, ma nell'esaurimento di una fase dei lavori, in relazione all'esecuzione dei quali i lavoratori, anche per loro peculiari professionalità, erano stati assunti, che comporta il venir meno della utilità dell'apporto dei medesimi lavoratori all'attività dell'impresa edile.