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Cass. Civ., sez. lav., 27 febbraio 2015, n. 3984
L'esercizio del potere disciplinare da parte del datore di lavoro è condizionato al rispetto della procedura prevista dal contratto collettivo e, in particolare, del c.d. termine a difesa che precede l'audizione dell'interessato. Tale termine decorre dal momento in cui il lavoratore ha avuto conoscenza degli addebiti a lui mossi e, dunque, dalla data di ricevimento della contestazione disciplinare.