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La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 3 del 6 marzo 2015, ha risposto ad un quesito dell’Unione Nazionale Istituti di Vigilanza, in merito alla corretta interpretazione dell’art. 4, comma 12, L. 92/2012, concernente la disciplina degli incentivi economici e contributivi all’assunzione. In particolare, l’istante chiede di chiarire se gli incentivi previsti dalla disposizione normativa sopra citata per le assunzioni di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità spettino anche nei seguenti casi: nei confronti di imprese per cui è stato omologato un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182 bis, L. fallimentare; ad imprese che, a seguito di licenziamenti collettivi effettuati per crisi aziendale, intendono assumere gli stessi lavoratori licenziati per cui vige il diritto di precedenza anche dopo i successivi sei mesi dalla data di licenziamento, in virtù di accordi sottoscritti dalle organizzazione sindacali territoriali firmatarie del CCNL di categoria; per imprese che, in caso di cambio appalto per servizi identici e ripetitivi, non procedono all’assunzione dei lavoratori già occupati da altra impresa in conformità alla clausola sociale prevista dal CCNL di categoria.