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In tema di residenza fiscale in un Paese black-list, spetta al contribuente fornire la prova contraria necessaria a superare la presunzione legale di cui all’art. 2, comma 2-bis del T.U.I.R.; a tal proposito è viziata la motivazione della sentenza di merito che non consideri gli elementi prodotti dall’Ufficio atti a dimostrare la residenza italiana, quali la percezione di redditi di lavoro dipendente corrisposti da soggetto italiano, lo svolgimento di lavoro autonomo sul territorio italiano, l’intestazione di utenza telefonica italiana e soprattutto l’esistenza in Italia di una dimora più attendibile ed idonea per le esigenze del nucleo familiare rispetto ad un piccolo monolocale ubicato a Montecarlo.Questa la decisione della Cassazione civile V sezione tributaria nella Sentenza n. 3447 del 20 febbraio 2015