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Cass. civ., sez. VI lav., ord., 06 febbraio 2015, n. 2330
La potestà di infliggere sanzioni disciplinari è riservata dall'art. 2106 c.c. alla discrezionalità dell'imprenditore, in quanto contenuta nel più ampio potere di direzione dell'impresa a costui attribuito dall'ars 2086 c.c., a sua volta compreso nella libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 Cost.; ne consegue che il giudice, pur nel caso sia stato adito dal datore di lavoro per la conferma della sanzione disciplinare e sia stato dallo stesso esplicitamente richiestone, non può convertirla in altra meno grave (fattispecie relativa alla sanzione inflitta ad un dipendente accusato di aver tenuto una condotta offensiva ed aggressiva nei confronti di alcune colleghe di lavoro).