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ILa Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e degli incentivi all’occupazione, del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ha emanato la circolare n. 4 del 2 marzo 2015 con i chiarimenti in merito alla disciplina della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese sottoposte a procedure concorsuali (art.3, comma 1, della L. 223/1991). In particolare, il ministero evidenzia che l’impresa interessata da una procedura concorsuale – con prosecuzione anche parziale dell’attività – può richiedere il trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della L. 223/1991, anche in un momento successivo alla data di ammissione o sottoposizione alla procedura stessa. Ai sensi dell’art. 3, comma 1 della Legge n. 223/91, la Cigs viene concessa anche ai lavoratori delle seguenti imprese: dichiarate fallite; in liquidazione coatta amministrativa; in amministrazione straordinaria; in concordato preventivo consistente nella cessione dei beni. Ciò purchè ci sia una prospettiva di continuazione o ripresa dell’attività che mantenga, anche parzialmente, i livelli occupazionali secondo i parametri oggettivi dettati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il trattamento, che deve essere richiesto dal curatore, dal liquidatore o dal commissario, può essere concesso per una durata non superiore a dodici mesi.