Con la legge di stabilità 2015, il legislatore, intervenendo in materia di Irap, introduce alcune disposizioni dirette a ridurre l’incidenza del costo del lavoro. In particolare, per i soggetti che determinano la base imponibile IRAP ai sensi degli artt. 5 - 9 del DLgs. 446/97 è prevista la deduzione integrale del costo del lavoro a tempo indeterminato; sono, invece, esclusi da tale disposizione coloro che applicano il cd “criterio retributivo” (Enc con sola attività istituzionale; PA). Pertanto, la quota dei versamenti Irap deducibile dal reddito d’impresa, va considerata al netto delle deduzioni già in vigore nonché della nuova deduzione integrale del costo del lavoro.
E’ stata, invece, abrogata di recente, per effetto del DL 4/2015, la deduzione integrale del costo del lavoro prevista per i dipendenti a tempo determinato impiegati nel settore agricolo, introdotta dalla stessa legge di stabilità 2015.
Con la legge di stabilità 2015 è stata, inoltre, abolita la riduzione delle aliquote d’imposta che avrebbe dovuto operare dal 2014, mentre, per i soggetti che non si avvalgono di dipendenti, viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 10% dell’IRAP determinata secondo le disposizioni ordinarie.