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Cass. civ., sez. lav., 11 febbraio 2015, n. 2691
In caso di licenziamento disciplinare, il comportamento del prestatore deve essere valutato non solo nel suo contenuto oggettivo (natura e qualità del rapporto, vincolo e grado di affidamento richiesto dalle mansioni espletate), ma anche nella sua portata soggettiva, quindi con riferimento alle particolari circostanze e condizioni in cui è stato posto in essere, ai modi, ai suoi effetti ed all'intensità dell'elemento psicologico dell'agente.