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Cass. civ., sez. lav., 10 febbraio 2015, n. 2552
L'art. 45, r.d. n. 148/31, ai sensi del quale il lavoratore può essere destituito se consapevolmente si appropri o contribuisca che altri si approprino di beni dell'azienda, è applicabile anche in caso di omessa vigilanza e denuncia da parte del responsabile circa gli ammanchi, dovuti alla condotta fraudolenta di altri lavoratori, non richiedendo un concorso doloso nella commissione del fatto (confermata la legittimità del licenziamento intimato dalla società datrice di lavoro nei confronti del responsabile dell'ufficio commerciale, ritenuto responsabile di gravissime omissioni negli oneri di vigilanza e denuncia, a lui incombenti, in relazione a diversi episodi in cui si erano registrati ammanchi negli incassi dei parcometri gestiti dalla società, nonché ad uno specifico episodio in cui egli aveva assistito ad un vero e proprio furto delle somme incassate da parte di un collega).