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Cass. civ., sez. lav., 06 febbraio 2015, n. 2271
Nell'ipotesi di licenziamento collettivo per riduzione di personale, a norma dell'art. 24 legge 223/1991, diverso dal licenziamento collettivo preceduto dalla mobilità previsto dall'art. 4 della medesima legge, la procedura di consultazione deve considerarsi esaurita, ai fini dell'accertamento di inefficacia o meno dei licenziamenti intimati, con riferimento esclusivo alle attività ed ai termini previsti dall'art. 4 da quinto a nono comma e non anche alla fase amministrativa presso le Regioni, limitata alle procedure con intervento di integrazione salariale straordinaria, nonché per la dichiarazione di mobilità del personale, in assenza del trattamento di integrazione salariale nel licenziamento collettivo per riduzione di personale