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Cass. civ., sez. Lav., 09 febbraio 2015, n. 2371
Deve confermarsi la decisone dei giudici del merito cha hanno qualificato come associazione in partecipazione il rapporto lavorativo oggetto di valutazione, atteso che era stata rilevata l'ampia autonomia nello svolgimento delle mansioni quotidiane del lavoratore, nella mancanza di un controllo sulla sua presenza da parte della società, nell'assenza di vincoli di orario, nella possibilità di avvalersi di terzi collaboratori, nell'assenza di un potere direttivo e disciplinare nonché nell'accesso alle scritture contabili ed infine nella presenza di un rischio d'impresa per l'associato.