Nell'ipotesi di licenziamento collettivo per riduzione di personale, a norma dell'art. 24 legge 223/1991, diverso dal licenziamento collettivo preceduto dalla mobilità previsto dall'art. 4 della medesima legge, la procedura di consultazione deve considerarsi esaurita, ai fini dell'accertamento di inefficacia o meno dei licenziamenti intimati, con riferimento esclusivo alle attività ed ai termini previsti dall'art. 4 da quinto a nono comma e non anche alla fase amministrativa presso le Regioni, limitata alle procedure con intervento di integrazione salariale straordinaria, nonché per la dichiarazione di mobilità del personale, in assenza del trattamento di integrazione salariale nel licenziamento collettivo per riduzione di personale. Questa in sintesi la decisione della Corte di Cassazione civile, sezione lavoro nella sentenza n. 2271 del 6 Febbraio 2015.
"Licenziamento collettivo per riduzione del personale: procedura" Sentenza Cassazione n. 2271/2015
IL CASO
IL COMMENTO
1. Licenziamento collettivo per riduzione del personale e licenziamento collettivo preceduto da mobilità: differenze
2. Licenziamento collettivo per riduzione del personale: procedura di comunicazione e …
2.1 … ipotesi di inefficacia
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA