Sentenza Cassazione sez. lavoro n. 2550/2015

Sentenza Cassazione sez. lavoro n. 2550/2015

Testo della sentenza della Corte di Cassazione sezione lavoro del 10 febbraio 2015 in materia di licenziamento per violazione dell'obbligo di fedeltà

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Data: 19/02/2015
Tipologia: Normativa


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Cass. civ., sez. lav., 10 febbraio 2015, n. 2550

L’obbligo di fedeltà a carico del lavoratore subordinato ha un contenuto più ampio di quello risultante dall'art. 2105 cod. civ., dovendo integrarsi con gli artt. 1175 e 1375 cod. civ., che impongono correttezza e buona fede anche nei comportamenti extralavorativi, necessariamente tali da non danneggiare il datore di lavoro  e che, in tema di licenziamento per violazione dell’obbligo di fedeltà, il lavoratore deve astenersi dal porre in essere non solo i comportamenti espressamente vietati dall'art. 2105 cod. civ., ma anche qualsiasi altra condotta che, per la natura e per le possibili conseguenze, risulti in contrasto con i doveri connessi al suo inserimento nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa, ivi compresa la mera preordinazione di attività contraria agli interessi del datore di lavoro potenzialmente produttiva di danno.



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