In caso di licenziamento disciplinare, il comportamento del prestatore d'opera deve essere valutato non solo nel suo contenuto oggettivo (natura e qualità del rapporto, vincolo e mansioni espletate), ma anche nella sua portata soggettiva, con riferimento alle particolari circostanze e condizioni in cui è stato posto in essere, ai modi, ai suoi effetti e all'elemento psicologico. Nella specie, relativa al licenziamento di un lavoratore accusato dal datore di lavoro -una società di vendita telefonica di biglietti aerei- di aver commesso gravi irregolarità nell'emissione di un biglietto elettronico, la Corte ha cassato la decisione dei giudici del merito che avevano rilevato la sussistenza di una serie di violazioni con negative progressive coincidenze, escludendo così la mera svista, ed arrivando a concludere che il comportamento del lavoratore durante la vendita del biglietto era stato negligente o non professionale, ma non avevano approfondito l'indagine sul dolo, o comunque l'intensità dell'elemento colposo, in particolar modo riguardo alla procedura di quotazione automatica del biglietto, delle relative tasse in dollari e della necessità di una specifica digitazione per quotare il biglietto in altra valuta. Questo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione civile, sezione lavoro nelaa sentenza n. 2691 dell'11 Febbraio 2015.
Criteri e proporzionalità nel licenziamento per giusta causa - PDF 8 Pagine
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