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CGCE, sez. III, 05 febbraio 2015, C-655/13
L'art. 71, par. 1, lett. a), i), del regolamento (Cee) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (Ce) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (Ce) n. 1606/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998, deve essere interpretato nel senso che un lavoratore frontaliero, il quale, subito dopo la cessazione di un rapporto di lavoro a tempo pieno presso un datore di lavoro in uno Stato membro, è assunto a tempo parziale da un altro datore di lavoro in tale medesimo Stato membro, ha la qualità di lavoratore frontaliero in disoccupazione parziale, ai sensi della citata disposizione.